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Abusi e reati edilizi: aggiornato con le novità in materia di DIA introdotte dal Decreto Sviluppo – pamalteo@gmail.com – Gmail

Abusi e reati edilizi

Con Cd-Rom contenente:

» Giurisprudenza integrale
» Normativa nazionale
» Normativa regionale

IV edizione

ABUSI E REATI EDILIZI
Manuale operativo commentato con la giurisprudenza

La linea di demarcazione tra opere edilizie legittime e abusive è spesso incerta: errare nel determinare la tipologia o il procedimento provoca gravi conseguenze giuridiche e giudiziarie, anche penali.

Aggiornato con il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni in L. 4 aprile 2012, n. 35 che ha modificato la materia dei parcheggi pertinenziali, e con il D.L. 83/2012 che ha introdotto novità in materia di Denuncia di Inizio Attività, con nuova Giurisprudenza e arricchito dalla disciplina degli interventi soggetti ad autorizzazione unica, questo nuovo Manuale chiarisce la complessa materia degli abusi edilizi e urbanistici attraverso l’analisi organica e puntuale della disciplina normativa, solidamente impiantata su una articolata e minuziosa casistica pratica.

Integrato da sentenze scelte, intessute organicamente nel contesto della trattazione, affronta in dettaglio opere e procedimenti, sanzioni e contenzioso, condoni e sanatorie, approfondendo gli aspetti tipici dei singoli reati edilizi e urbanistici che enuclea in base alle indicazioni della Corte di Cassazione, del Consiglio di Stato, dei Tribunali di merito.

In 1108 pagine illustra compiutamente le questioni tecnico-legali riguardanti: › le disposizioni legislative applicabili, › i titoli abilitativi occorrenti nelle varie situazioni, › gli abusi sanzionabili, con la giurisprudenza di riferimento evidenziata in appositi riquadri a margine di ciascun argomento.

Fornisce la più efficace disamina pratica di una materia che negli ultimi anni ha subito repentini cambiamenti, da ultimo con l’introduzione della Scia che ha posto delicate questioni circa l’applicabilità o meno di tale istituto in ambito edilizio, con non poche difficoltà interpretative e applicative, chiarite nel corpo del volume.

Efficacissimo nel dare risposte fondate, fruibile e di rapida consultazione, grazie al risalto grafico delle locuzioni chiave ed ai dettagliatissimi indici sistematico ed analitico che rendono immediata ogni ricerca, il volume è così esattamente articolato:

Parte prima – INTRODUZIONE ALLA DISCIPLINA URBANISTICA
Capitolo 1 – La disciplina urbanistica 
1. L’evoluzione della legislazione ed i punti di criticità
2. Edilizia, urbanistica e governo del territorio
3. Le prime leggi urbanistiche
4. Le leggi successive al 1942
5. I primi condoni edilizi
6. Ripartizione di competenze tra Stato e regioni
7. Il Testo Unico 380/2001
8. Il permesso di costruire
9. Denuncia di inizio attività e “superdia”
10. Il certificato di agibilità

Capitolo 2 – La pianificazione urbanistica 
1. Introduzione
2. La pianificazione sovracomunale
3. Il piano regolatore generale comunale
4. La pianificazione attuativa
5. Il regolamento edilizio

Parte seconda – I TITOLI ABILITATIVI
Capitolo 3 – Il permesso di costruire e le nuove autorizzazioni
1. Introduzione
2. Attività subordinate al permesso di costruire
2.1. Interventi di nuova costruzione
2.2. Interventi di ristrutturazione edilizia
2.3. Interventi di ristrutturazione urbanistica
2.4. Mutamento di destinazione d’uso
3. Interventi soggetti ad autorizzazione
3.1. Antenne ripetitori
3.2. L’autorizzazione “unica” per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili

Capitolo 4 – L’attività edilizia libera, la Dia e la Scia, l’attività edilizia della pubblica amministrazione
1. Gli interventi liberi
2. Gli interventi soggetti a Dia
3. Dalla Dia alla Scia
4. L’attività edilizia della pubblica amministrazione
5. La cd. superdia

Parte terza – ABUSI EDILIZI: TIPOLOGIA, VIGILANZA E SANZIONI

Capitolo 5 – I reati urbanistico-edilizi del TU 380/2001 
1. I reati urbanistico-edilizi
2. La successione di leggi nel tempo; art. 20, legge 47/1985 e  art. 44, TU 380/2001
3. Art. 44, lett. a)
4. Art. 44, lett. b)
5. Art. 44, lett. c), seconda parte: interventi abusivi e zone sottoposte a vincolo
6. La natura dei reati edilizi; consumazione e prescrizione
7. L’elemento soggettivo
8. I soggetti attivi del reato
9. Reati edilizi e abuso d’ufficio nel rilascio di permesso illegittimo
10. Le violazioni alla Dia e alla Scia

Capitolo 6 – La lottizzazione abusiva 
1. Art. 44, lett. c): lottizzazione abusiva
2. La lottizzazione abusiva negoziale
3. La lottizzazione abusiva materiale
4. Lottizzazione mista
5. L’interesse protetto
6. La natura giuridica: consumazione e prescrizione
7. I profili soggettivi
8. Condono e lottizzazione
9. La confisca

Capitolo 7 – Reati edilizi e procedimento penale 

1. Introduzione
2. L’attività di vigilanza
3. I mezzi di accertamento; accertamenti tecnici, consulenze e perizie
4. Il sequestro del manufatto abusivo; probatorio e preventivo
5. L’accertamento di conformità e la sospensione dell’azione penale
6. La costituzione di parte civile
7. Consumazione e prescrizione
8. L’ordine di demolizione all’esito del processo
9. L’esecuzione dell’ordine di demolizione
10.La confisca dei terreni abusivamente lottizzati

Capitolo 8 – Le sanzioni amministrative 
1. Introduzione
2. La sospensione dei lavori
3. Le sanzioni
4. I soggetti responsabili
5. Le violazioni del permesso di costruire e le relative sanzioni
6. La lottizzazione abusiva
7. La demolizione delle opere abusive
8. Il pagamento della sanzione
9. Le violazioni al regime della denuncia di inizio attività
10. Omesso o ritardato pagamento del contributo di costruzione
11. La vigilanza su opere di amministrazioni statali
12.Gli accordi integrativi e/o sostitutivi dei provvedimenti sanzionatori

Capitolo 9 – Le sanzioni civili e fiscali
1. Le sanzioni civili
2. Le forniture somministrate da aziende erogatrici di servizi pubblici
3. Le sanzioni fiscali

Capitolo 10 – Le violazioni della normativa sulle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica 
1. Introduzione
2. Disposizioni a carattere generale
3. La normativa sulle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica
4. La vigilanza
5. Schema delle ipotesi contravvenzionali

Capitolo 11 – Le violazioni della normativa antisismica 
1. Introduzione
2. Le zone sismiche
3. Le norme tecniche
4. Obbligo di preavviso e autorizzazione all’inizio dei lavori
5. Le sanzioni penali
6. La vigilanza
7. La demolizione delle opere o le modificazioni necessarie a renderle idonee
8. Costruzioni in corso di realizzazione in zone sismiche di nuova classificazione
9. Le sanzioni fiscali
10. Esenzioni per le opere eseguite dal genio militare

Capitolo 12 – Le violazioni dei vincoli ambientali, dei beni culturali e delle aree naturali protette

1. Introduzione
2. La tutela dei beni culturali
3. La tutela dei beni paesaggistici
4. La tutela ambientale ed il reato di cui all’art. 734 c.p.
5. La tutela penale delle aree naturali protette

Parte quarta – ABUSI EDILIZI E SANATORIE
Capitolo 13 – L’accertamento di conformità
1. Introduzione
2. La sanatoria a seguito di accertamento di conformità
3. Presupposti del rilascio del permesso in sanatoria
4. Effetti del provvedimento di sanatoria
5. La sanatoria degli interventi soggetti a Dia
6. La sanatoria degli interventi intrapresi con la procedura della Scia
7. La sanatoria ex lege delle difformità marginali

Capitolo 14 – Il condono edilizio 
1. Introduzione
2. Dal condono del 1985 a quello del 2003
3. La domanda di condono
4. Le condizioni di applicabilità
5. Le tipologie di abuso sanabile
6. Condono edilizio in zone sottoposte a vincoli
7. Il provvedimento finale; il silenzio-assenso per decorso del termine
8. Condono e lottizzazione abusiva
9. Condono e vicende processuali

» N. D’angelo, Magistrato

regole amministrative

Conflitti di vicinato – Liti condominiali – Insidie stradali

da persona che segue la “strategia dell’evitamento del conflitto”, questo libro potrebbe essere utile:

COME TUTELARSI NEI CONFLITTI DI VICINATO
Distanze, luci
e vedute, servitù,
atti di emulazione
e immissioni moleste:
le vertenze
tra proprietari confinanti
e le azioni legali esperibili a difesa dei rispettivi diritti.
Novità luglio 2011
COME TUTELARSI NEI CONFLITTI
DI VICINATO
regole amministrative

IL GIUDICE DI PACE, ADUC – Scheda Pratica

Il Giudice di Pace e’ l’organo giurisdizionale preposto a dirimere le controversie civili di piccola entita’. Ha specifiche competenze in materia civile, penale e amministrativa. La competenza civile e’ ampia, praticamente analoga a quella del Tribunale e regolata per valore.Quella amministrativa riguarda sanzioni e multe (comminate ai sensi della legge 689/81 e del codice della strada), quindi verbali, ordinanze/ingiunzioni e, in alcuni casi, cartelle esattoriali.
Di quella penale trattiamo a parte, in scheda diversa da questa.

COMPETENZA IN MATERIA CIVILE
Per quanto riguarda la materia civile, e’ recentemente intervenuta la legge 69/2009 che ha alzato i tetti di competenza.
Dal 4/7/2009, infatti, si puo’ andare dal giudice di pace per cause di valore fino a 5.000 euro (in precedenza 2.582,28), innalzati a 20.000 (in precedenza 15.493,71) se la controversia riguarda rimborsi danni da circolazione veicoli.
Tali limiti non sussistono in caso di conciliazione (vedi sotto).

Il giudice di pace, poi, ha competenza esclusiva (senza limiti di valore):
– alle cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
– alle cause relative alla misura ed alle modalita’ d’uso dei servizi di condominio di case;
– alle cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilita’.
– alle cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali.

CONTENZIOSO O CONCILIAZIONE?
Davanti al giudice di pace si possono attivare due tipi di procedure.

Nel contenzioso si apre una vera e propria causa a cui le parti devono presentarsi obbligatoriamente. Alla prima udienza il giudice interroga le parti e tenta una conciliazione, ovvero cerca di far giungere le stesse ad un “accordo”.
Se questo non viene raggiunto le parti devono precisare i fatti, le difese, le eccezioni, con presentazione delle eventuali documentazioni e prove. In casi particolari, a decisione del giudice, puo’ essere fissata una seconda udienza.
Quando il giudice decide che il procedimento e’ giunto al termine, invita le parti a precisare le conclusioni. Alla fine il giudice decide ed emette sentenza.
Le parti sono obbligate a sottostare alla stessa e possono, volendo, presentare appello in Tribunale entro 30 giorni.
Essendo una causa, il rischio di perderla c’e’ sempre, quindi occorre essere prudenti e occorre valutare con l’ottica del proprio avvocato del diavolo. Infatti, la sentenza non solo potrebbe essere avversa, ma potrebbe potenzialmente aggravare il danno nel caso preveda l’addebito delle spese legali della controparte.

Se il valore della controversia non supera i 516,46 euro e si pensa di avere le necessarie competenze tecniche per gestire la causa si puo’ procedere senza avvocato; se si supera tale importo sara’ il giudice a valutare caso per caso se autorizzare la parte a stare in giudizio da sola.

Per cause di valore fino 1.100 euro, se le parti interessate ne fanno richiesta, il Giudice di Pace decide secondo equita’/congruita’, cioe’ senza attenersi strettamente le norme di diritto e seguendo, in parte, criteri soggettivi.
In questo particolare caso la sentenza e’ appellabile solo per violazione delle norme sul procedimento o di norme costituzionali o comunitarie.

In conciliazione, invece, il giudice ha un ruolo di paciere. L’unico rischio della conciliazione e’ che si perda tempo. Infatti, la controparte non e’ obbligata a presentarsi e un accordo potrebbe non essere trovato. In questi casi si ha un nulla di fatto e al soggetto che ha provveduto ad attivare la procedura (attore) non gli resta che ricorrere in contenzioso. Nel caso l’accordo venisse trovato viene redatto e sottoscritto un verbale di conciliazione.

Se la materia trattata e’ di competenza del giudice di pace, il verbale di conciliazione, sia che viene firmato durante una causa od a seguito del tentativo conciliativo “stra-giudiziale”, e’ titolo esecutivo vincolante per ambedue le parti, come una sentenza. In caso contrario esso ha comunque la validita’ di una scrittura privata riconosciuta in giudizio.
Nella conciliazione i rischi sono limitati (non possono essere addebitate le spese legali della controparte, salvo che cio’ non rientri nell’accordo) e non e’ necessario essere assistiti da un legale.

La conciliazione NON e’ obbligatoria ma consigliata, soprattutto per questioni “semplici” di lieve entita’.
Alla conciliazione che si conclude senza successo puo’ ovviamente esser fatta seguire la causa.

Ricordiamo che, in alternativa, e’ possibile tentare la conciliazioneanche davanti alle camere di commercio, le cui commissioni sono competenti in tutte le materie inerenti il commercio.

In caso di controversie inerenti contratti di telefonia o di servizi di telecomunicazione (tipo Sky), la conciliazione e’ obbligatoria e deve essere fatta presso i CORECOM regionali, organi dell’Autorita’ garante delle telecomunicazioni.
Per approfondimenti si vedano le schede riportate tra i link utili.

COME AGIRE
In ambedue i casi -contenzioso e conciliazione- va presentata un’istanza all’ufficio del giudice di pace competente per territorio, utilizzando i moduli che spesso lo stesso ufficio (cancelleria) fornisce.

Di solito, quando ad agire e’ un consumatore, e’ competente il giudice della zona di residenza dello stesso. In casi particolari, come tipicamente i ricorsi avverso le multe, e’ competente il giudice del luogo ove e’ avvenuta l’infrazione.
Indirizzi e recapiti possono essere trovati sull’elenco telefonico alla voce “uffici giudiziari” o sul sito internet del Ministero della Giustizia (vedi link utili).

A parte particolari eccezioni (sempre i ricorsi avverso le sanzioni amministrative, multe, etc.) il ricorso va presentato di persona recandosi presso l’ufficio. Se non si risiede nel Comune ove ha sede l’ufficio si deve eleggere un domicilio “temporaneo” presso un legale o un conoscente di fiducia oppure direttamente presso la cancelleria del giudice, avendo poi cura di verificare le varie comunicazioni che vi giungeranno (come la fissazione dell’udienza, etc.).

E’ bene informarsi sulle procedure in uso presso la cancelleria dello specifico giudice di pace. L’operativita’, infatti, puo’ cambiare da ufficio a ufficio.

Per affrontare bene la controversia potrebbe anche essere utile la lettura di questa scheda su come imbastire una pratica legale: clicca qui

Nota importante
In generale prima di presentare istanza davanti al giudice di pace e’ utile richiedere un determinato adempimento/comportamento tramite un’intimazione ufficiale, inviando una raccomandata a/r di messa in mora o diffida alla controparte (vedi istruzioni tra i link utili).

La prova di aver inviato una diffida alla controparte, evidentemente inascoltata, e magari di aver anche tentato una conciliazione, puo’ pesare a nostro favore nell’eventuale causa. In tal modo, infatti, si dimostra al giudice che la controparte -per esempio- si e’ rifiutata di risolvere la questione in modo “amichevole” o ha proposto soluzioni inadeguate.

SULLA COMPETENZA IN MATERIA AMMINISTRATIVA (sanzioni, multe)
Ci si puo’ opporre davanti al giudice di pace anche per fare opposizione alle sanzioni amministrative entro il limite di 15.493,71 euro. Per sanzioni di importo maggiore ci si deve rivolgere al tribunale.

Le sanzioni amministrative sono le pene pecuniarie, le cosiddette “multe”, che siamo tenuti a pagare quando, per esempio, abbiamo violato il codice della strada o un regolamento comunale (eccesso di velocita’, sosta vietata, apertura di un negozio in un locale troppo piccolo). Se si ritiene che il vigile urbano o la polizia stradale abbiano sbagliato, ci si puo’ rivolgere al Giudice di Pace per chiedere che annulli la sanzione.

A seconda del caso ci si puo’ quindi opporre ad un verbale, ad un’ordinanza/ingiunzione o ad una cartella esattoriale.
Bisogna, invece, rivolgersi SEMPRE al Tribunale nel caso che la sanzione riguardi le infrazioni in materia di urbanistica ed edilizia e di tutela del lavoro, di previdenza, di tutela dell’ambiente, di igiene degli alimenti e bevande, di societa’ ed intermediari finanziari, di antiriciclaggio, tributaria e valutaria.

Facendo ricorso contro una sanzione amministrativa si puo’, in deroga alla regola generale, presentare l’istanza tramite raccomandata a/r. In questi casi, proprio perche’ e’ facile doversi rivolgere ad un ufficio fuori dal nostro Comune, e’ necessario domiciliarsi nel distretto del Giudice, presso un legale, un conoscente di fiducia o direttamente in cancelleria.
Contro la sentenza avversa del giudice di pace e’ possibile, dal 2/3/2006 (per effetto dell’entrata in vigore del d.lgs. 40/06) fare appello in Tribunale. La Corte di Cassazione rimane competente nei casi di voglia agire contro le sentenze che hanno decretato l’inammissibilita’ del ricorso.

Le disposizioni che regolano i ricorsi contro le multe al codice della strada (legge 689/81 e codice della strada) e tutti i consigli pratici del caso (inclusa nostra modulistica) possono essere trovati sulla scheda inserita tra i link utili.

Nota importante sulle cartelle esattoriali
Le regole suddette inerenti la competenza in materia amministrativa, valgono anche per le cartelle esattoriali. Vi sono pero’ delle precisazioni da fare, soprattutto per le cartelle che riguardano multe al c.d.s.

La piu’ importante proviene da una recente sentenza di Cassazione (n. 8200 del 03/04/2009) che ha precisato che la competenza del Giudice di pace vale solo se la cartella e’ il PRIMO atto con cui si viene a conoscenza della multa, ovvero solo se vi e’ un VIZIO DI NOTIFICA che riguarda il verbale. In altre occasioni la Cassazione ha anche specificato che in questo caso (sentenze 17445/2007, 15149/2005, etc.) insieme alla cartella e’ contestabile anche il contenuto del verbale, ovvero la questione di merito inerente la multa (non e’ vero che sono passato col rosso, il verbale e’ incompleto, etc. etc.). Per capire se sia contestabile il vizio di notifica del verbale si vede verificare come essa risulti fatta. In alcuni casi potrebbe essere regolare, infatti, la notifica per giacenza o quella effettuata in mano di terzi.

In caso contrario, quindi se il verbale risulta correttamente notificato e la motivazione del ricorso e’ diversa (vizio di notifica della cartella o errore nella stessa) la competenza e’ del giudice ordinario nella figura del giudice dell’esecuzione (ai sensi degli art.615 e 617 c.p.c.). Cio’ in quanto in questo caso la cartella costituisce il “primo atto esecutivo”. Stessa cosa, a maggior ragione, se si contesta un vero e proprio provvedimento esecutivo successivo alla cartella che riguarda una sanzione amministrativa (ipoteca, fermo amministrativo, etc.).

Si vedano, per approfondimenti, questi documenti:
Osservatorio legale: Violazione codice stradale. Dove impugnare la cartella esattoriale clicca qui
Scheda: MULTE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA: IL VERBALE E LA SUA NOTIFICA clicca qui
Scheda: LA CARTELLA ESATTORIALE clicca qui

QUANTO COSTA
– Contenziosi di importo fino a 1.100 euro: euro 30 euro + 8 euro in marche;
– Contenziosi di importo da 1.100 a 5.200 euro: 70 euro + 8 euro in marche.
– Contenziosi di importo da 5.200 a 26.000 euro e per i quelli di valore indeterminabile di competenza esclusiva del Giudice di Pace: 170 euro + 8 euro in marche.
(Per importi superiori si rimanda al Dpr 115/02)

Le cifre suddette costituiscono, rispettivamente, il contributo unificato e l’anticipazione forfettaria dei diritti, indennita’ di trasferta e spese di spedizione per la notificazione degli atti. Dal 1/1/2010 il pagamento e’ dovuto anche per le cause aventi per oggetto sanzioni amministrative, come le multe. Ovviamente restano a parte gli oneri eventualmente dovuti al legale coinvolto. Per i riferimenti normativi si veda il Dpr 115/02, artt.10/13/30

SOSPENSIONE FERIALE
Ricordiamo brevemente che l’ufficio del giudice di pace, cosi’ come tutti gli uffici giudiziari, resta chiuso nel periodo 1/8 – 15/9 di ogni anno.
Ovviamente tutti i termini di ricorso, di multe, cartelle, ordinanze, etc. etc. che intaccano tale periodo sono a loro volta sospesi fino al 15/9. Ovvero, per dirla in altre parole, ai fini del calcolo del termine utile per ricorrere, il periodo di sospensione non deve essere computato.

Chiariamo che tale sospensione non riguarda i termini per notificare verbali, cartelle, etc., ne’ riguarda il termine di pagamento delle sanzioni. Essa riguarda UNICAMENTE il termine per la presentazione delle cause e dei ricorsi.

Fonte: Legge 742/69 art.1

RICORSI ON-LINE
Il Ministero della Giustizia ha avviato un processo di informatizzazione degli uffici dei giudici di pace tale da permettere la gestione a distanza dei ricorsi avverso sanzioni amministrative (multe), cartelle esattoriali, decreti prefettizi.
Partito in alcune regioni (tra cui la Toscana) si diffondera’ gradatamente a tutto il territorio nazionale.

Per il momento esso e’ attivo solo per compilare i ricorsi e per controllare a distanza lo stato della pratica. Il ricorso va sempre e comunque presentato di persona (in cancelleria dovrebbe essere attiva una corsia preferenziale) o con raccomandata a/r. In seguito, quando sara’ a regime il sistema di posta elettronica certificata (PEC) si potra’ utilizzare la via telematica anche per l’invio.

Per accedere ai servizi consultare il sito web dell’ufficio del giudice di pace di interesse oppure questo sito predisposto dal Ministero: clicca qui

FONTI NORMATIVE:
Legge 374/1991 “Istituzione del giudice di pace” , modificata dalla legge 673/1994, d.lgs.51/98, legge 84/1999, legge 468/1999, legge 479/1999, legge 4/2001, legge 259/2002, legge 1/2003, legge 271/2004, legge 311/2004, legge 168/2005 e vari regolamenti di esecuzione (dpr 404/1992, legge 477/1992, etc.).
Codice di procedura civile art. 7 (competenze), art.8 comma 1 (competenze), art. 40 (connessione), art. 82 (patrocinio), art. 113 comma 2 (giudizio secondo equita’), art.dal 311 al 322 (“Del procedimento davanti al giudice di pace”), art. 325 comma 1 (termine per impugnazioni), art.339 (appellabilita’ delle sentenze), art.341 (giudice dell’appello).
– Legge 689/81 art.22/22bis/23 e codice della strada art.204bis per quanto riguarda i ricorsi avverso le sanzioni amministrative e le multe.
– D.P.R. 115/2002 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia

LINK UTILI
** Per trovare l’ufficio del giudice di pace della propria zona: clicca qui

da: ADUC – Scheda Pratica – IL GIUDICE DI PACE