Il maltrattamento degli animali è un reato, previsto e punito dall’Art. 544 ter c.p. e non si tratta più solo di un “delitto contro il patrimonio” (cioè il bene protetto è la proprietà privata dell’animale da parte di un proprietario), come è previsto dall’art. 638 (Uccisione o danneggiamento di animali altrui). La differenza è stata chiarita dalla Cassazione (sentenza n. 24734/2010), che sancisce come il delitto di cui all’art. 544 ter c.p., tutela ora il sentimento per gli animali: con l’art. 638 l’animale era tutelato quale “proprietà” di un terzo soggetto, che risultava essere la parte offesa; ma con l’art. 544 ter, è riconosciuta una condotta lesiva nei confronti dell’animale stesso.
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