COATESA: frazione di Nesso · fuochi d'artificio · NESSO · Tradizioni

Coatesa di Nesso: 7 Agosto 2010, fuochi artificiali per la festa e sagra di san Lorenzo

Antologie musicali · COATESA: frazione di Nesso · GENIUS LOCI · MUSICA

Antologie musicali di Paolo e Luciana ispirate al Luogo

COATESA: frazione di Nesso · Leonardo da Vinci · Orrido di Nesso

Orrido di Nesso


Nesso,
terra dove cade uno fiume con grande empito,
per una grandissima fessura di monte.
Leonardo
Località: Comune di Nesso (frazione Coatesa)
Fonte: confluenza dei torrenti Touf e Nosè
Origine: naturale
Architettura storica: ponte romano
Utilizzo: fonte energetica per cartiere, seta, mulini, magli

E’ una cascata imponente che scorre in una forra rocciosa scavata dalle acque che sgorgano dal Pian del Tivano (torrente in cui confluiscono le acque del Touf e del Nosè), che prosegue anche sotto quelle del lago. E’ resa ancora più suggestiva se ammirata di notte dal lago stesso. E’ visibile dal piazzale lungo la provinciale, ma la forra è talmente stretta che a volte si passa via quasi senza aver potuto scorgere questa bellezza della natura.
Si può penetrarvi dal lago in barca. Lo spettacolo è notevole soprattutto in primavera o dopo recenti e abbondanti piogge che arricchiscono le acque del Tuf e del Nosè. Bianche e spumeggianti cascate si incontrano all’inizio della gola con un gioco d’acqua veramente scenografico; poi, unite le loro forze, le acque si gettano verso il vicino lago saltando nell’abisso, mostrando lo spettacolo della roccia nuda incisa dalla furia dell’acqua.

Storia
Il ponte della “Civera” – forse romano- scavalca la forra collegando la frazione Coatesa con Riva del Castello, altra borgata di Nesso. Il Comune di Nesso ebbe, una storia importane, ma in epoche recenti questa e il buon livello economico fu proprio raggiunto grazie a queste impetuose acque: fornivano, infatti, energia per alcune cartiere e per due stabilimenti per la lavorazione della seta, oltre che per mulini, magli e torchi. Anche il nome del Comune è legato all’acqua: sembra derivi dalla divinità celtica delle acque chiamata “Ness”.

Sistemi verdi e Paesaggio :: Orrido di Nesso

COATESA: frazione di Nesso

Coatesa

CASA di Coatesa · COATESA: frazione di Nesso · GENIUS LOCI

Stanza del Tiglio

 

….
Dall’infanzia alla vecchiaia percepiamo che il paesaggio è parte integrante della nostra esperienza soggettiva e che noi facciamo parte di esso, poiché vi intrecciamo le nostre relazioni e i nostri destini. Attraverso le emozioni ogni persona connette “l’io” che percepisce a un oggetto che viene percepito. In tal modo il paesaggio non è più un insieme di oggetti materiali della natura, ma diviene una costruzione culturale.
Lo spiega bene lo storico delle sensibilità, Alain Corbin: “Il paesaggio è il modo di leggere e analizzare lo spazio, di rappresentarselo in rapporto al sapere sensoriale, di schematizzarlo per offrirlo all’apprezzamento estetico, di caricarlo di significati ed emozioni. In breve, il paesaggio è una lettura indissociabile dalla persona che contempla uno spazio”.
Prendiamo un gesto semplice come quello di
affacciarci a una finestra   ….

segue qui:

da:

Stanza del Tiglio: leggere e studiare in un caldo pomeriggio di Luglio, 2010. Presenze: Luciana, Miciù, Paolo, Amaltea

regole amministrative

IL GIUDICE DI PACE, ADUC – Scheda Pratica

Il Giudice di Pace e’ l’organo giurisdizionale preposto a dirimere le controversie civili di piccola entita’. Ha specifiche competenze in materia civile, penale e amministrativa. La competenza civile e’ ampia, praticamente analoga a quella del Tribunale e regolata per valore.Quella amministrativa riguarda sanzioni e multe (comminate ai sensi della legge 689/81 e del codice della strada), quindi verbali, ordinanze/ingiunzioni e, in alcuni casi, cartelle esattoriali.
Di quella penale trattiamo a parte, in scheda diversa da questa.

COMPETENZA IN MATERIA CIVILE
Per quanto riguarda la materia civile, e’ recentemente intervenuta la legge 69/2009 che ha alzato i tetti di competenza.
Dal 4/7/2009, infatti, si puo’ andare dal giudice di pace per cause di valore fino a 5.000 euro (in precedenza 2.582,28), innalzati a 20.000 (in precedenza 15.493,71) se la controversia riguarda rimborsi danni da circolazione veicoli.
Tali limiti non sussistono in caso di conciliazione (vedi sotto).

Il giudice di pace, poi, ha competenza esclusiva (senza limiti di valore):
– alle cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
– alle cause relative alla misura ed alle modalita’ d’uso dei servizi di condominio di case;
– alle cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilita’.
– alle cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali.

CONTENZIOSO O CONCILIAZIONE?
Davanti al giudice di pace si possono attivare due tipi di procedure.

Nel contenzioso si apre una vera e propria causa a cui le parti devono presentarsi obbligatoriamente. Alla prima udienza il giudice interroga le parti e tenta una conciliazione, ovvero cerca di far giungere le stesse ad un “accordo”.
Se questo non viene raggiunto le parti devono precisare i fatti, le difese, le eccezioni, con presentazione delle eventuali documentazioni e prove. In casi particolari, a decisione del giudice, puo’ essere fissata una seconda udienza.
Quando il giudice decide che il procedimento e’ giunto al termine, invita le parti a precisare le conclusioni. Alla fine il giudice decide ed emette sentenza.
Le parti sono obbligate a sottostare alla stessa e possono, volendo, presentare appello in Tribunale entro 30 giorni.
Essendo una causa, il rischio di perderla c’e’ sempre, quindi occorre essere prudenti e occorre valutare con l’ottica del proprio avvocato del diavolo. Infatti, la sentenza non solo potrebbe essere avversa, ma potrebbe potenzialmente aggravare il danno nel caso preveda l’addebito delle spese legali della controparte.

Se il valore della controversia non supera i 516,46 euro e si pensa di avere le necessarie competenze tecniche per gestire la causa si puo’ procedere senza avvocato; se si supera tale importo sara’ il giudice a valutare caso per caso se autorizzare la parte a stare in giudizio da sola.

Per cause di valore fino 1.100 euro, se le parti interessate ne fanno richiesta, il Giudice di Pace decide secondo equita’/congruita’, cioe’ senza attenersi strettamente le norme di diritto e seguendo, in parte, criteri soggettivi.
In questo particolare caso la sentenza e’ appellabile solo per violazione delle norme sul procedimento o di norme costituzionali o comunitarie.

In conciliazione, invece, il giudice ha un ruolo di paciere. L’unico rischio della conciliazione e’ che si perda tempo. Infatti, la controparte non e’ obbligata a presentarsi e un accordo potrebbe non essere trovato. In questi casi si ha un nulla di fatto e al soggetto che ha provveduto ad attivare la procedura (attore) non gli resta che ricorrere in contenzioso. Nel caso l’accordo venisse trovato viene redatto e sottoscritto un verbale di conciliazione.

Se la materia trattata e’ di competenza del giudice di pace, il verbale di conciliazione, sia che viene firmato durante una causa od a seguito del tentativo conciliativo “stra-giudiziale”, e’ titolo esecutivo vincolante per ambedue le parti, come una sentenza. In caso contrario esso ha comunque la validita’ di una scrittura privata riconosciuta in giudizio.
Nella conciliazione i rischi sono limitati (non possono essere addebitate le spese legali della controparte, salvo che cio’ non rientri nell’accordo) e non e’ necessario essere assistiti da un legale.

La conciliazione NON e’ obbligatoria ma consigliata, soprattutto per questioni “semplici” di lieve entita’.
Alla conciliazione che si conclude senza successo puo’ ovviamente esser fatta seguire la causa.

Ricordiamo che, in alternativa, e’ possibile tentare la conciliazioneanche davanti alle camere di commercio, le cui commissioni sono competenti in tutte le materie inerenti il commercio.

In caso di controversie inerenti contratti di telefonia o di servizi di telecomunicazione (tipo Sky), la conciliazione e’ obbligatoria e deve essere fatta presso i CORECOM regionali, organi dell’Autorita’ garante delle telecomunicazioni.
Per approfondimenti si vedano le schede riportate tra i link utili.

COME AGIRE
In ambedue i casi -contenzioso e conciliazione- va presentata un’istanza all’ufficio del giudice di pace competente per territorio, utilizzando i moduli che spesso lo stesso ufficio (cancelleria) fornisce.

Di solito, quando ad agire e’ un consumatore, e’ competente il giudice della zona di residenza dello stesso. In casi particolari, come tipicamente i ricorsi avverso le multe, e’ competente il giudice del luogo ove e’ avvenuta l’infrazione.
Indirizzi e recapiti possono essere trovati sull’elenco telefonico alla voce “uffici giudiziari” o sul sito internet del Ministero della Giustizia (vedi link utili).

A parte particolari eccezioni (sempre i ricorsi avverso le sanzioni amministrative, multe, etc.) il ricorso va presentato di persona recandosi presso l’ufficio. Se non si risiede nel Comune ove ha sede l’ufficio si deve eleggere un domicilio “temporaneo” presso un legale o un conoscente di fiducia oppure direttamente presso la cancelleria del giudice, avendo poi cura di verificare le varie comunicazioni che vi giungeranno (come la fissazione dell’udienza, etc.).

E’ bene informarsi sulle procedure in uso presso la cancelleria dello specifico giudice di pace. L’operativita’, infatti, puo’ cambiare da ufficio a ufficio.

Per affrontare bene la controversia potrebbe anche essere utile la lettura di questa scheda su come imbastire una pratica legale: clicca qui

Nota importante
In generale prima di presentare istanza davanti al giudice di pace e’ utile richiedere un determinato adempimento/comportamento tramite un’intimazione ufficiale, inviando una raccomandata a/r di messa in mora o diffida alla controparte (vedi istruzioni tra i link utili).

La prova di aver inviato una diffida alla controparte, evidentemente inascoltata, e magari di aver anche tentato una conciliazione, puo’ pesare a nostro favore nell’eventuale causa. In tal modo, infatti, si dimostra al giudice che la controparte -per esempio- si e’ rifiutata di risolvere la questione in modo “amichevole” o ha proposto soluzioni inadeguate.

SULLA COMPETENZA IN MATERIA AMMINISTRATIVA (sanzioni, multe)
Ci si puo’ opporre davanti al giudice di pace anche per fare opposizione alle sanzioni amministrative entro il limite di 15.493,71 euro. Per sanzioni di importo maggiore ci si deve rivolgere al tribunale.

Le sanzioni amministrative sono le pene pecuniarie, le cosiddette “multe”, che siamo tenuti a pagare quando, per esempio, abbiamo violato il codice della strada o un regolamento comunale (eccesso di velocita’, sosta vietata, apertura di un negozio in un locale troppo piccolo). Se si ritiene che il vigile urbano o la polizia stradale abbiano sbagliato, ci si puo’ rivolgere al Giudice di Pace per chiedere che annulli la sanzione.

A seconda del caso ci si puo’ quindi opporre ad un verbale, ad un’ordinanza/ingiunzione o ad una cartella esattoriale.
Bisogna, invece, rivolgersi SEMPRE al Tribunale nel caso che la sanzione riguardi le infrazioni in materia di urbanistica ed edilizia e di tutela del lavoro, di previdenza, di tutela dell’ambiente, di igiene degli alimenti e bevande, di societa’ ed intermediari finanziari, di antiriciclaggio, tributaria e valutaria.

Facendo ricorso contro una sanzione amministrativa si puo’, in deroga alla regola generale, presentare l’istanza tramite raccomandata a/r. In questi casi, proprio perche’ e’ facile doversi rivolgere ad un ufficio fuori dal nostro Comune, e’ necessario domiciliarsi nel distretto del Giudice, presso un legale, un conoscente di fiducia o direttamente in cancelleria.
Contro la sentenza avversa del giudice di pace e’ possibile, dal 2/3/2006 (per effetto dell’entrata in vigore del d.lgs. 40/06) fare appello in Tribunale. La Corte di Cassazione rimane competente nei casi di voglia agire contro le sentenze che hanno decretato l’inammissibilita’ del ricorso.

Le disposizioni che regolano i ricorsi contro le multe al codice della strada (legge 689/81 e codice della strada) e tutti i consigli pratici del caso (inclusa nostra modulistica) possono essere trovati sulla scheda inserita tra i link utili.

Nota importante sulle cartelle esattoriali
Le regole suddette inerenti la competenza in materia amministrativa, valgono anche per le cartelle esattoriali. Vi sono pero’ delle precisazioni da fare, soprattutto per le cartelle che riguardano multe al c.d.s.

La piu’ importante proviene da una recente sentenza di Cassazione (n. 8200 del 03/04/2009) che ha precisato che la competenza del Giudice di pace vale solo se la cartella e’ il PRIMO atto con cui si viene a conoscenza della multa, ovvero solo se vi e’ un VIZIO DI NOTIFICA che riguarda il verbale. In altre occasioni la Cassazione ha anche specificato che in questo caso (sentenze 17445/2007, 15149/2005, etc.) insieme alla cartella e’ contestabile anche il contenuto del verbale, ovvero la questione di merito inerente la multa (non e’ vero che sono passato col rosso, il verbale e’ incompleto, etc. etc.). Per capire se sia contestabile il vizio di notifica del verbale si vede verificare come essa risulti fatta. In alcuni casi potrebbe essere regolare, infatti, la notifica per giacenza o quella effettuata in mano di terzi.

In caso contrario, quindi se il verbale risulta correttamente notificato e la motivazione del ricorso e’ diversa (vizio di notifica della cartella o errore nella stessa) la competenza e’ del giudice ordinario nella figura del giudice dell’esecuzione (ai sensi degli art.615 e 617 c.p.c.). Cio’ in quanto in questo caso la cartella costituisce il “primo atto esecutivo”. Stessa cosa, a maggior ragione, se si contesta un vero e proprio provvedimento esecutivo successivo alla cartella che riguarda una sanzione amministrativa (ipoteca, fermo amministrativo, etc.).

Si vedano, per approfondimenti, questi documenti:
Osservatorio legale: Violazione codice stradale. Dove impugnare la cartella esattoriale clicca qui
Scheda: MULTE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA: IL VERBALE E LA SUA NOTIFICA clicca qui
Scheda: LA CARTELLA ESATTORIALE clicca qui

QUANTO COSTA
– Contenziosi di importo fino a 1.100 euro: euro 30 euro + 8 euro in marche;
– Contenziosi di importo da 1.100 a 5.200 euro: 70 euro + 8 euro in marche.
– Contenziosi di importo da 5.200 a 26.000 euro e per i quelli di valore indeterminabile di competenza esclusiva del Giudice di Pace: 170 euro + 8 euro in marche.
(Per importi superiori si rimanda al Dpr 115/02)

Le cifre suddette costituiscono, rispettivamente, il contributo unificato e l’anticipazione forfettaria dei diritti, indennita’ di trasferta e spese di spedizione per la notificazione degli atti. Dal 1/1/2010 il pagamento e’ dovuto anche per le cause aventi per oggetto sanzioni amministrative, come le multe. Ovviamente restano a parte gli oneri eventualmente dovuti al legale coinvolto. Per i riferimenti normativi si veda il Dpr 115/02, artt.10/13/30

SOSPENSIONE FERIALE
Ricordiamo brevemente che l’ufficio del giudice di pace, cosi’ come tutti gli uffici giudiziari, resta chiuso nel periodo 1/8 – 15/9 di ogni anno.
Ovviamente tutti i termini di ricorso, di multe, cartelle, ordinanze, etc. etc. che intaccano tale periodo sono a loro volta sospesi fino al 15/9. Ovvero, per dirla in altre parole, ai fini del calcolo del termine utile per ricorrere, il periodo di sospensione non deve essere computato.

Chiariamo che tale sospensione non riguarda i termini per notificare verbali, cartelle, etc., ne’ riguarda il termine di pagamento delle sanzioni. Essa riguarda UNICAMENTE il termine per la presentazione delle cause e dei ricorsi.

Fonte: Legge 742/69 art.1

RICORSI ON-LINE
Il Ministero della Giustizia ha avviato un processo di informatizzazione degli uffici dei giudici di pace tale da permettere la gestione a distanza dei ricorsi avverso sanzioni amministrative (multe), cartelle esattoriali, decreti prefettizi.
Partito in alcune regioni (tra cui la Toscana) si diffondera’ gradatamente a tutto il territorio nazionale.

Per il momento esso e’ attivo solo per compilare i ricorsi e per controllare a distanza lo stato della pratica. Il ricorso va sempre e comunque presentato di persona (in cancelleria dovrebbe essere attiva una corsia preferenziale) o con raccomandata a/r. In seguito, quando sara’ a regime il sistema di posta elettronica certificata (PEC) si potra’ utilizzare la via telematica anche per l’invio.

Per accedere ai servizi consultare il sito web dell’ufficio del giudice di pace di interesse oppure questo sito predisposto dal Ministero: clicca qui

FONTI NORMATIVE:
Legge 374/1991 “Istituzione del giudice di pace” , modificata dalla legge 673/1994, d.lgs.51/98, legge 84/1999, legge 468/1999, legge 479/1999, legge 4/2001, legge 259/2002, legge 1/2003, legge 271/2004, legge 311/2004, legge 168/2005 e vari regolamenti di esecuzione (dpr 404/1992, legge 477/1992, etc.).
Codice di procedura civile art. 7 (competenze), art.8 comma 1 (competenze), art. 40 (connessione), art. 82 (patrocinio), art. 113 comma 2 (giudizio secondo equita’), art.dal 311 al 322 (“Del procedimento davanti al giudice di pace”), art. 325 comma 1 (termine per impugnazioni), art.339 (appellabilita’ delle sentenze), art.341 (giudice dell’appello).
– Legge 689/81 art.22/22bis/23 e codice della strada art.204bis per quanto riguarda i ricorsi avverso le sanzioni amministrative e le multe.
– D.P.R. 115/2002 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia

LINK UTILI
** Per trovare l’ufficio del giudice di pace della propria zona: clicca qui

da: ADUC – Scheda Pratica – IL GIUDICE DI PACE

COATESA: frazione di Nesso · FOTOGRAFIE · LAGO DI COMO-LARIO: Luoghi · Mino Di Vita · Orrido di Nesso

Mino di Vita, ALTE VISUALI Sorvolando le rive del lago di Como, edizione LAB63, Milano, www.lab63.it








Mino di Vita, ALTE VISUALI Sorvolando le rive del lago di Como, edizione LAB63, Milano, http://www.lab63.it

Un modo emozionante di ammirare o riscoprire le caratteristiche località bagnate dal lago di Como è quello di salire a bordo di un idrovolante e sorvolarle. Patrocinato dalle provincie di Lecco e di Como, il progetto prevede la realizzazione di un libro fotografico e, nella primavera del 2010, di una mostra all’aperto, itinerante lungo tutto il territorio lariano

AUDIO e VIDEO · fuochi d'artificio · Isola Comacina

Sagra di San Giovanni: fuochi artificiali sull’Isola Comacina, visti dalla riva di Brienno (video ripreso da Youtube)

COATESA: frazione di Nesso · ex filanda

Ex filanda di Nesso, una condanna a metà – Cronaca – La Provincia di Como, 22 giugno 2010

I giudici del tribunale di Como hanno emesso la sentenza nel procedimento per il maxintervento edilizio nell’ex filanda di Nesso. Condannati …, 62 anni, legale rappresentante della Imingest srl, società proprietaria dell’edificio e committente delle opere, e il progettista nonché direttore dei lavori …, 51 anni, residente a Milano. Assoluzione per non aver commesso il fatto per la figlia di …, amministratore unico della società che procedette all’esecuzione del progetto, e perché il fatto non costituisce il reato Rodolfo Vaccarella, comasco, 75 anni, responsabile degli uffici tecnici comunali di Nesso.
Nella lettura del dispositivo il presidente della corte, ***, ha anche ordinato la restituzione dell’immobile: «Questo significa che da domani riprenderanno i lavori», hanno annunciato gli imputati.

A dispetto della duplice condanna la sentenza è stata accolta quasi come una vittoria, dalle difese. Infatti i 7 mesi sono stati inflitti solo per uno dei capi d’imputazione contestati.

Ex filanda di Nesso, una condanna a metà – Cronaca – La Provincia di Como.

baia di coatesa · COATESA: frazione di Nesso · MAPPE

Coatesa sul Lario: Mappa

COATESA: frazione di Nesso · DIARIO di Amaltea

Verso Coatesa e ritorno, alle quattro del mattino, in una notte da bufera

Notte di vento.
Vento feroce, impetuoso, cattivo.
Mi sveglio in piena notte, con la paura di un incendio lasciato da qualche scintilla del fuoco.
Ansia, angoscia. Di notte i problemi aumentano oltre la loro misura. Le funzioni critiche sono inattive. E poi la paura mi appare reale.
Decido di tornare a Coatesa.
Sono le quattro del mattino.
Lungo la strada solo 3 automobili vengono dal percorso verso Como. Due camion della Carnini sono già al lavoro. Si comincia presto alla Carnini. Forse già alle due, per rifornire del fresco latte i negozi.
Scendo i 270 scalini che portano alla casa.
I gatti gemelli Blue e Belle mi ricevono con la loro esuberante vitalità.
E’ tutto a posto.
La casa silenziosa, il giardino pure lui addormentato, anche se è lì lì per assorbire le primissime luci dell’alba che fra poco arriveranno.
Risalgo i 270 scalini, prendendo coscienza che il mio corpo è davvero vecchio.
Al ritorno mi sorpassano altre auto, almeno sette. Le ritroverò all’unico bar aperto alle cinque di mattina, vicino alla fermata degli autobus.
Il ciclo del lavoro, per gli abitanti del lago, può cominciare presto, molto presto

Libri su Como e il Lario · NESSO · STORIA LOCALE E SOCIETA'

Nesso: bibliografia storica

NESSO

Paolo Giovio (1483-1552), Larius

Tomaso Porcacchi (?-1585), La nobiltà della città di Como, libro II

Sigismondo Boldoni (1597-1630), Il Lario

Luigi Rusca (1600 ca.1630?), Nesso, loco ameno

Giovan Battista Giovio (1748-1814), Como e il Lario, cap. XI, 1795

Georg Leonhardi (1804-1884), Lago di Como e i suoi dintorni.

Fiorillo Fournier, Notes et Souvenirs, Parigi 1882

Davide Bertolotti (1784-1860), Viaggio ai tre laghi di Como, Lugano e Maggiore, Como, 1825

Sidney Owenson Morgan (1783-1821), Italy, 1821

Giovanni Battista Bazzoni (1803-1850), Il falco della rupe, 1829

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