Appartiene alle scienze sociali il compito di definire il corretto approccio all’«overtourism», ossia al turismo declinato in forme e modalità che provocano o possono provocare danni all’ambiente, oltreché disagi per i residenti. Fenomeno diverso dalla «turistificazione», che riguarda l’insieme delle trasformazioni innescate sul territorio dall’incremento dei flussi turistici.
Rientra invece tra i compiti degli amministratori locali cercare di individuare strategie che sopperiscano all’inerzia del legislatore rispetto agli impatti di un turismo non regolato ed eccessivo, dove una delle facce del tema è quello dell’alterazione del mercato immobiliare, con il combinato effetto di sottrarre unità al mercato delle residenze e di elevare il costo di queste sino a renderle economicamente inappetibili. Il dato finale è comune a tutte le località europee colpite dal fenomeno: l’espulsione dei residenti dai quartieri più appetibili dai turisti, per altro identificabili con i centri storici, dove spesso risiede la parte più debole della popolazione.
Se l’ottica di una politica urbanistica locale è, o dovrebbe essere, quella della attrattività delle città in una prospettiva di crescita della comunità, è ovvio che una pressione turistica che si spinge sino a espellere i residenti nega alla città il diritto di decidere sulla forma del proprio futuro. Nell’attesa di politiche legislative nazionali e regionali che si facciano carico del tema, la risposta delle comunità sta nelle forme di regolamentazione urbanistica, cui non può essere opposta una presunta intangibilità della proprietà privata. Vuoi perché la giurisprudenza amministrativa ha da tempo legittimato approcci di tutela del territorio perseguiti attraverso strumenti di pianificazione territoriale, vuoi perché, più in generale, la definizione della proprietà privata come sacra, inviolabile e intangibile risale allo Statuto Albertino del 1848, mentre l’attuale articolo 42 della Costituzione la riconosce e garantisce «solo quando realizza una funzione sociale».
Applicando i canoni generali della legislazione vigente, la giurisprudenza afferma quello che il comune sentire percepisce: ossia, da un lato, che il significato letterale attribuito al termine abitazione permette di escludere che l’attività di affittacamere possa assimilarsi all’uso abitativo, dovendo piuttosto essere qualificata come attività commerciale, e dall’altro che l’attività di affittacamere, pur differenziandosi da quella alberghiera per le sue modeste dimensioni, presenta natura a quest’ultima analoga, comportando, non diversamente dall’esercizio di un albergo, un’attività imprenditoriale, un’azienda ed il contatto diretto con il pubblico.
Le conseguenze sono almeno tre. Da un lato, sotto il profilo urbanistico, c’è da interrogarsi sulla compatibilità con le destinazioni impresse dallo strumento urbanistico quando queste non contemplano (o escludono) destinazioni commerciali. È vero che la legislazione lombarda del 2015 prevede che case e appartamenti per vacanze mantengano la destinazione residenziale, ma ciò non significa che i comuni non possano intervenire ad esempio chiedendo alla proprietà di farsi carico degli standard urbanistici, ossia delle quantità minime di spazi pubblici o di uso pubblico a tutela della qualità della vita di residenti e dei futuri abitanti (parcheggi, verde e così via), che l’attività comporta. Da un altro lato, quello civilistico, non può sfuggire l’incompatibilità con le disposizioni dei regolamenti condominiali che vietino attività commerciali, essendo pacifico che l’attività di affittacamere sia del tutto sovrapponibile a quella alberghiera. Da un altro lato ancora, per quanto non esista un’unica qualificazione, valida su tutto il territorio nazionale, dell’attività di Bed & Breakfast, la cui regolamentazione spetta alle singole Regioni, è ritenuto legittimo un regolamento comunale che, con riferimento alla determinazione della tariffa da applicare ai fini TARSU, equipara la porzione di immobile destinata all’esercizio del B&B ad un albergo.
Basterebbero queste minime indicazioni quanto meno per impostare un approccio al fenomeno, consci che qualche strumento, e non di poco conto, è dato. In un’ottica di programmazione, la revisione degli strumenti urbanistici che l’aggiornamento del Piano Territoriale Regionale della Lombardia impone ai comuni entro due anni dalla approvazione dei piani di competenza provinciale, rappresenta l’occasione per approfondire, con riferimento alle singole comunità, l’impatto del turismo e la sua sostenibilità. Tutto ciò senza dimenticare che la legge regionale sul turismo, per quanto di pregevole fattura, è stata scritta quasi dieci anni fa e che in questo periodo l’evoluzione del fenomeno è stata particolarmente ^aggressiva^, passando dai quasi 38.000.000 di presenze del 2015 ai quasi 48.000.000 del 2023. Una riflessione sotto questi profili si impone quindi anche per il legislatore regionale, ma su scala locale questa città non può non cominciare ad interrogarsi su cosa vuole essere.
Se rifiuterà di occuparsi dell’impatto del turismo su di essa, sarà il turismo ad occuparsi di lei, con un approccio di rendita passiva che suggerirà alle nuove generazioni di cercare altrove il proprio futuro.
